Dell’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) Sezione di Piazza Armerina
- TITOLO I Generalità, Denominazione, Scopo.
- TITOLO II Patrimonio.
- TITOLO III Organi dell’Associazione - Capo I – Associati - Capo II - Assemblea degli Associati - Capo III – Consiglio Direttivo - Capo IV – Giunta Esecutiva - Capo V – Presidente – Segretario e Tesoriere - Capo VI – Collegio dei Revisori dei Conti - Capo VII- Elezioni degli Organi dell’Assemblea - Capo VIII – Disposizioni generali e finali..
TITOLO I
GENERALITA'- DENOMINAZIONE - SCOPO
ART.1
L'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) – di Piazza Armerina, costituita con atto del dott. Salvatore Catti Notaio in Pietraperzia in data 17 novembre 1989, registrato in Enna il 7 dicembre 1989 con numero 2856, dispone di rinnovare il proprio Statuto nel rispetto dei principi dell’Associazione stessa, delle finalità perseguite e del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266.
ART.2
L'Associazione è denominata Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) di Piazza Armerina, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). Utilizza obbligatoriamente nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l’acronimo "ONLUS".
La sede è situata in Piazza Armerina, C/da Bellia e il trasferimento nel medesimo Comune non implica una modificazione statutaria.
ART.3
L'Associazione è costituita per svolgere prevalentemente a favore delle persone con disabilità, ed in particolare di quelle affette da patologie encefaliche, ogni possibile azione che mira alla loro autonomia fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.
Essa non ha scopo di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale e si impegna a realizzare le finalità stabilite dallo Statuto dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) con sede in Roma, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1070 del 28.05.1968, che accetta pienamente.
In tale spirito, operando nel settore dell’Assistenza sociosanitaria e della formazione, essa persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone con disagio e disabilità e delle loro famiglie alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati.
Svolge, ispirandosi a criteri esclusivamente solidaristici, attività di assistenza sociale e socio sanitaria e socio-educativa a favore delle persone disabili e delle loro famiglie e s’impegna, altresì, nella promozione di attività culturali, informative, formative, artistiche e di documentazione per lo sviluppo della cultura, dell'integrazione e della solidarietà, nei confronti della cittadinanza, delle associazioni e/o gruppi di volontariato, e di quanti altri si occupano di tematiche a carattere sociale.
La sezione per svolgere la propria attività si avvale prevalentemente di volontari che svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed entro i limiti preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
L’associazione può inoltre, tra le attività prevalenti:
- sollecitare gli enti pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale; istituire servizi necessari alla riabilitazione delle persone con disabilità, realizzare servizi sociali, residenziali domiciliari e diurni, comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;
- promuovere, a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, l’istituzione e/o la gestione di Centri, Servizi Riabilitativi e socio assistenziali di cui alla legge 104/92 e 328/00 anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con S.S.N. e regionale mediante l’istituto dell’accreditamento; o altri servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N., con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;
- attivare e/o gestire servizi di trasporto per persone con disabilità o con difficoltà sociali e quanti altri servizi alla persona utili ai soci o a persone in situazione di difficoltà sociale;
- promuovere e/o curare direttamente la formazione e l'aggiornamento dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire anche in convenzione corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. del 31/10/1975 e successive modifiche e integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o della Ricerca Scientifica o da altri enti;
- istituire e gestire scuole o corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione rivolti al proprio personale e/o ad operatori della scuola, della sanità e ad ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione e della migliore integrazione sociale della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento per la persona in situazione di handicap o di emarginazione sociale;
- promuovere la conoscenza e l’attuazione delle norme di legge che si occupano dei portatori di handicap mediante l’organizzazione di congressi, conferenze, studi etc. anche per approfondire le tematiche attinenti la prevenzione;
- organizzare e/o gestire attività sportive dilettantistiche e anche di tipo agonistiche per soggetti disabili e non;
- organizzare tutte le attività favorenti l’integrazione e la socializzazione per soggetti disabili.
- le attività possono essere svolte anche a favore di altre categorie di soggetti deboli in ragione di situazioni oggettive (tossicodipendenze, alcolismo, detenzione etc…) o di emarginazione sociale derivante dal contesto territoriale .
E' fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi attività che non sia direttamente connessa alle suddette finalità.